Art. 27.
(Organismi di controllo).

      1. Gli organismi di controllo sono enti di diritto privato con personalità giuridica che, agendo con la struttura delle persone giuridiche di cui è attestata la rispondenza alle norme EN 45011 da organismi riconosciuti nell'ambito dell'European Cooperation for Accreditation o dell'International Accreditation Forum, svolgono attività di controllo e di certificazione sull'applicazione del metodo di produzione biologico da parte degli operatori assoggettati ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento.
      2. Gli organismi di controllo verificano, presso gli operatori, almeno l'applicazione delle misure di controllo e precauzionali previste dal regolamento e la corretta applicazione del metodo biologico. Di conseguenza i medesimi organismi attestano la conformità degli operatori ai requisiti stabiliti dalla normativa europea vigente e dalla presente legge.